Si tratta della licenza di P.S. prevista dall’ Art. 37 T.U.L.P.S. ; in deroga al principio generale di divieto di vendita ambulante di armi, con SCIA presentata al Comune è consentita la vendita degli strumenti da punta e da taglio atti ad offendere. Devono munirsi di tale titolo di polizia i commercianti su aree pubbliche che vendono, ad esempio, articoli quali coltelli, scuri, falci, falcetti, ecc…
Mentre in precedenza la licenza rilasciata dal questore aveva efficacia provinciale, tenuto conto dei limiti di competenza territoriale dei comuni, la predetta licenza dovrà essere acquisita (o, meglio, la SCIA dovrà essere presentata), nel Comune ove il commerciante intende esercitare la attività di vendita in forma ambulante di oggetti da punta e taglio (si consiglia comunque di consultare la eventuale normativa comunale in materia e/o gli uffici competenti).
La SCIA si aggiunge dunque all’autorizzazione per il commercio su area pubblica. Il segnalante deve essere già in possesso di autorizzazione per commercio su area pubblica.
Del rilascio del provvedimento è data tempestiva informazione all’autorità di pubblica sicurezza, ai sensi dell’ Art. 163 D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 112 comma 4.
N.B.: per le vicende giuridico-amministrative (es. variazioni societarie, ecc.) non presenti in questa procedura, fare riferimento alla modulistica reperibile sulla procedura relativa al commercio su area pubblica.
Modulistica
Informazioni
Modalità di presentazione
Chi può presentare l’istanza
Deve essere presentata dal legale rappresentante, in caso di società, o dal soggetto, persona fisica, titolare della ditta individuale, o da un delegato appositamente designato tramite procura.
A chi deve essere presentata
Allo sportello competente per il territorio in cui si svolge l’attività o è situato l’impianto oggetto dell’attività produttiva o di prestazione di servizi.
Come deve essere presentata
L’istanza deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica attraverso questo portale.
Requisiti
Requisiti morali: per esercitare un’attività di vendita in forma ambulante di oggetti da punta e taglio, occorre essere in possesso dei requisiti morali previsti dal T.U.L.P.S. e dalla normativa antimafia.
Requisiti professionali: non sono richiesti specifici requisiti professionali, ma il segnalante deve essere già in possesso di autorizzazione per commercio su area pubblica.
Rispetto delle norme: l’attività deve essere svolta nel rispetto delle norme applicabili all’attività oggetto dell’istanza e delle relative prescrizioni in materia di igiene pubblica, igiene edilizia, tutelaambientale (atmosfera), tutela del paesaggio, tutela della salute nei luoghi di lavoro, sicurezza degli impianti, sicurezza alimentare, regolamenti locali di polizia urbana annotaria, ecc.
Registro imprese: l’impresa deve essere iscritta al Registro Imprese della Camera di Commercio (l’unità locale deve essere iscritta al Registro Imprese della Camera di Commercio entro un massimo di 30 giorni dalla data di avvio dell’attività).
Oneri, diritti, pagamenti
I costi per avviare l’istanza sono composti da:
- diritti SUAP (se richiesti);
- diritti di istruttoria dei vari Enti coinvolti (se richiesti).
Per informazioni riguardo la modalità di pagamento vedere sezione Pagamenti.
Strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale
Nel corso del procedimento l’interessato può prendere visione degli atti del procedimento e presentare memorie scritte e documenti. Nei confronti del provvedimento finale è possibile avvalersi delle tutele amministrative e giurisdizionali previste dall’ordinamento vigente.
Maggiori informazioni sugli strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale.
Modalità per ottenere informazioni sul procedimento in corso da parte dell’interessato
Nel caso l’utente sia autenticato è possibile consultare le informazioni dalla sezione La mia
scrivania digitale – Istanze presentate e stato di avanzamento.