📰 L’articolo 1, comma 911, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 (legge di bilancio 2026) inserisce un nuovo comma nell’articolo 338 del R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, in materia di fascia di rispetto cimiteriale.
🎯 La norma, che recepisce la proposta approvata dal Consiglio regionale del Piemonte il 9 settembre 2025 su iniziativa della Giunta regionale, consente determinati interventi urbanistici all’interno della zona di rispetto, purché a distanza non inferiore a 50 metri dal perimetro dell’impianto cimiteriale, fermo restando il limite generale dei 200 metri.
Il nuovo comma si applica all’interno della fascia di rispetto come definita dagli strumenti urbanistici vigenti o, in difetto, dal perimetro di fatto del cimitero, nel rispetto del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, e previo parere favorevole dell’azienda sanitaria locale. La deroga è rimessa a deliberazione del Consiglio comunale ed è ammessa esclusivamente nei seguenti casi:
- attuazione di previsioni urbanistiche vigenti alla data del 18 agosto 2002;
- interventi separati dal cimitero da specifiche infrastrutture o barriere fisiche;
- interventi in contiguità con trasformazioni già attuate sul lato opposto rispetto al perimetro dell’impianto cimiteriale
📖 Testo art. 1, comma 911, della legge 30 dicembre 2025, n. 199
“911. All’articolo 338 del testo unico di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, dopo il quinto comma è inserito il seguente: «All’interno della zona di rispetto, purché a distanza non inferiore a 50 metri dal perimetro dell’impianto cimiteriale quale risultante dagli strumenti urbanistici vigenti nel comune o, in difetto di essi, quale esistente in fatto, e nel rispetto delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, il consiglio comunale può dare esecuzione, purché non vi ostino ragioni igienico-sanitarie e previo parere favorevole della competente azienda sanitaria locale:
a) alle previsioni urbanistiche degli strumenti urbanistici vigenti alla data del 18 agosto 2002;
b) alla realizzazione di interventi urbanistici separati dal perimetro dell’impianto cimiteriale da strade pubbliche almeno di livello comunale, sulla base della classificazione prevista ai sensi della legislazione vigente, o da fiumi, laghi o dislivelli naturali rilevanti, ovvero da ponti o da impianti ferroviari;
c) alla realizzazione di interventi urbanistici da localizzare, in contiguità a interventi urbanistici già attuati, sul lato opposto rispetto al perimetro dell’impianto cimiteriale».”