📰 L’articolo 1, comma 23, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 (legge di bilancio 2026) modifica l’articolo 5, comma 10, del D.L. 70/2011, estendendo gli interventi di rigenerazione e riqualificazione urbana anche agli immobili oggetto di condono edilizio del 1985, 1994 e 2003.
🎯 Volumi sanati e condonati come base legittima
La disposizione ricomprende sia gli immobili condonati ai sensi delle leggi speciali sul condono edilizio, sia quelli sanati tramite accertamento di conformitĂ .
I volumi oggetto di condono o sanatoria sono considerati volumi legittimi, utilizzabili per l’applicazione delle premialità volumetriche previste dagli strumenti di rigenerazione urbana.
Interventi ammissibili
Gli interventi realizzabili sugli immobili condonati o sanati sono quelli previsti dal comma 9 dell’articolo 5 del D.L. 70/2011, applicabili nel rispetto della disciplina urbanistica vigente.
La norma chiarisce l’inclusione degli immobili condonati nel perimetro degli interventi di rigenerazione, superando precedenti incertezze applicative.
Coordinamento con la normativa regionale
La nuova disciplina si inserisce nel quadro nazionale della rigenerazione urbana e si affianca alle disposizioni regionali vigenti in materia, che continuano a regolare gli aspetti attuativi e procedurali secondo le rispettive competenze.
đź“– Testo dell’articolo 1, comma 23, della legge 30 dicembre 2025, n. 199
“23. All’articolo 5, comma 10, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, dopo la parola: « rilasciato » sono inserite le seguenti: « o conseguito » e dopo le parole: « in sanatoria » sono aggiunte le seguenti: « , anche ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 ».”