Il D.Lgs. 29 marzo 2004 n. 99 introduce la figura innovativa di imprenditore agricolo professionale, estendendo tale qualifica anche alle società, e affida alle Regioni l’accertamento e la certificazione del possesso dei requisiti per accedere alle provvidenze previste dalla normativa statale in materia di agevolazioni fiscali e previdenziali.
La domanda di accertamento della qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale può essere presentata da persone fisiche; il richiedente deve produrre per la commercializzazione e non per l’autoconsumo. Inoltre il richiedente deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
- ottenere almeno il 50% del proprio reddito da lavoro dalla attività agricola (sono esclusi dal conteggio del reddito complessivo da lavoro le pensioni di ogni genere, gli assegni ad esse equiparati, le indennità e gli assegni percepiti per l’espletamento di cariche pubbliche, i redditi da capitale e da fabbricati);
- dedicare almeno il 50% del proprio tempo di lavoro alla attività agricola, dedicando ad eventuali attività extra agricole non più di 115 giornate lavorative annue;
(NB: questi due requisiti sono ridotti al 25% nel caso di attività svolta in zone svantaggiate);
- condurre una azienda di ampiezza minima espressa in giornate convenzionali pari a 104 giornate lavorative;
- essere in possesso di conoscenze e competenze professionali adeguate, che possono essere considerate presunte, se il richiedente possiede un titolo di studio qualificante (titolo di studio di livello superiore o universitario nel settore agrario o veterinario) o lavora da più di tre anni nel settore agricolo come dipendente, titolare di azienda o coadiuvante, oppure deve essere dimostrata con il superamento di specifico esame.
All’art. 1 c. 3 dello stesso D.Lgs., sono specificati i requisiti necessari alle società di persone, cooperative e di capitali, anche a scopo consortile, per richiedere la certificazione di IAP, da cui deriva che possono essere considerate imprenditori agricoli professionali qualora siano in possesso dei seguenti requisiti:
- che lo statuto preveda quale oggetto sociale l’esercizio esclusivo delle attività agricole di cui all’articolo 2135 del codice civile;
- che sussista un numero minimo di soci (diverso a seconda della tipologia di società) individualmente in possesso dei requisiti necessari per essere considerato IAP:
- nel caso di società di persone qualora almeno un socio sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale;
- nel caso di società in accomandita qualora almeno un socio accomandatario sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale;
- nel caso di società cooperative, ivi comprese quelle di conduzione di aziende agricole, qualora almeno un quinto dei soci sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale;
- nel caso di società di capitali, quando almeno un amministratore sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale
- necessita inoltre l’autodichiarazione dell’Imprenditore Agricolo Professionale di apportare la qualifica necessaria ad una sola società.
La funzione di accertamento del possesso dei requisiti “di imprenditore agricolo, coltivatore diretto e di ogni altra qualifica richiesta in materia di agricoltura” risulta ordinariamente attribuita ai Comuni, tranne quando l’accertamento del requisito soggettivo rientra in una valutazione più ampia di idoneità e congruità di un intervento di sviluppo aziendale.
Con la D.G.R. 3 agosto 2004 n. 30-13213 – a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. 29 marzo 2004 n. 99 – l’Amministrazione Regionale ha ulteriormente confermato in capo ai Comuni tale esclusiva attribuzione delle funzioni in materia di riconoscimento delle qualifiche richieste in materia di agricoltura, che si estende perciò anche nei confronti della nuova figura di Imprenditore Agricolo Professionale prevista dal citato D.Lgs..
Il riconoscimento della qualifica deve avvenire entro il termine previsto dal regolamento adottato da ciascuna Amministrazione. In mancanza di specifiche disposizioni emanate dall’Ente, si applica il termine generale di novanta giorni disposto dalla normativa vigente.
Validità del riconoscimento
Il certificato di riconoscimento della qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale (IAP) ha durata di un anno.
L’Ufficio provvede a dare comunicazione all’INPS di tutti i certificati rilasciati.
La perdita dei requisiti di Imprenditore Agricolo Professionale entro cinque anni dalla data di applicazione delle agevolazioni ricevute in qualità di IAP, determina la decadenza delle agevolazioni medesime.
Il Comune è tenuto alla vigilanza e qualora accerti la perdita dei requisiti è tenuto a segnalarlo alla Provincia competente per territorio e all’Agenzia delle Entrate competente.