Il fochino è colui che effettua le operazioni di brillamento delle mine sia a fuoco che elettrico.
Per effettuare il mestiere di fochino è necessario ottenerne l’autorizzazione; l’autorizzazione per l’esercizio del mestiere di fochino, abilita alle operazioni di:
disgelamento della dinamite;
confezionamento ed innesco delle cariche e caricamento dei fori da mine;
brillamento delle mine con innesco a fuoco;
brillamento delle mine con innesco elettrico;
eliminazione delle cariche inesplose.
Per ottenere l’autorizzazione all’esercizio del mestiere di fochino necessita:
attestato di idoneità allo svolgimento dell’attività da parte della Commissione Tecnica Provinciale per gli esplosivi presso la Prefettura, previa presentazione di certificazione medica attestante che l’interessato è esente da malattie mentali o da vizi che ne diminuiscono le capacità di intendere e volere;
nulla-osta rilasciato da parte della Questura ai sensi dell’ Art. 163 D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 112 , comma 2, lettera e) e s.m.i..
La Questura accerta i requisiti morali e gli eventuali carichi pendenti.
La Commissione Tecnica Provinciale deve accertare nel candidato il possesso:
dei requisiti fisici indispensabili (vista, udito, funzionalità degli arti);
della capacità intellettuale e della cultura generale indispensabili, delle cognizioni proprie del mestiere; della conoscenza delle norme di sicurezza e di legge riguardanti l’impiego degli esplosivi nei lavori da mina.
La Questura a cui l’interessato deve rivolgersi è quella della provincia in cui l’interessato risiede. La Prefettura presso cui l’interessato deve rivolgersi può invece essere una a sua scelta.
L’autorizzazione viene rilasciata dal Comune di residenza.
L’autorizzazione ha validità triennale (3 anni dalla data di rilascio) e deve quindi essere rinnovata presentando la domanda di rinnovo almeno 60 giorni prima della data di scadenza, pena la decadenza dell’autorizzazione stessa.