L’attività di estetista può essere svolta con l’attuazione di tecniche manuali o con l’utilizzazione degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico, anche con l’applicazione di prodotti cosmetici. Sono escluse dall’attività di estetista le prestazioni di carattere terapeutico che devono essere svolte da personale medico abilitato.
Fanno parte dell’attività di estetista, ai sensi dell’articolo 6 comma 4 della L.R. 9 dicembre 1992 n. 54 , le attività svolte anche con l’utilizzo esclusivo degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico di cui all’allegato A alla L. 4 gennaio 1990 n. 1 , ivi comprese il bagno turco o quelle finalizzate al dimagrimento ad eccezione di quelle espressamente disciplinate da altre fonti normative.
Sono invece escluse dall’attività di estetista le prestazioni dirette in linea specifica ed esclusiva a finalità di carattere terapeutico indicate nel nomenclatore ufficiale della Regione Piemonte.
Non rientrano nell’attività di estetista:
- i trattamenti che implicano prestazioni di carattere medico – curativo – sanitario che prevedono la presenza di un operatore sanitario (fisioterapista, podologo, ecc.);
- l’attività di massaggiatore sportivo esercitabile da personale in possesso di specifici titoli e/o qualificazioni professionali;
- le attività motorie, quali quelle di “ginnastica sportiva”, “educazione fisica”, “fitness”, svolte in palestre o in centri sportivi;
- l’attività tradizionale di foratura del lobo dell’orecchio effettuata in occasione della vendita dell’orecchino per la quale devono, in ogni caso, essere osservate le norme igieniche prescritte dal vigente regolamento sia in ordine ai locali sia relative alle modalità operative.
Per l’effettuazione dei trattamenti e dei servizi le imprese esercenti l’attività di estetista possono avvalersi anche di soggetti non stabilmente inseriti all’impresa, purché in possesso dell’abilitazione professionale e nel rispetto delle diverse tipologie contrattuali previste dalla legge.
L’attività professionale di estetista può essere svolta unitamente a quella di acconciatore anche in forma di imprese esercitate nella medesima sede ovvero mediante la costituzione di una società. È in ogni caso necessario il possesso dei requisiti richiesti per lo svolgimento delle distinte attività.
Nel definire la “superficie” dell’esercizio, dovrà essere identificata quella propriamente destinata alla attività di estetista, quella eventuale destinata alla vendita ed ancora quella destinata ad altri usi (magazzini, depositi, locali di lavorazione appositamente allo scopo dedicati, uffici, servizi igienici, spogliatoi e servizi igienici per il personale).
In riferimento al conseguimento della richiesta abilitazione professionale, si specifica che:
- il contratto di associazione in partecipazione con apporto lavorativo consente di maturare il periodo di lavoro richiesto dalla normativa sia ai fini dell’ammissione all’esame tecnico-pratico, sia ai fini dell’ammissione al corso di formazione teorica;
- il periodo di inserimento può essere svolto in qualità di dipendente, anche con contratto di formazione, collaboratore familiare, socio artigiano, titolare e socio di impresa non artigiana, associato in partecipazione.
Il Decreto MiSE 12 maggio 2011 n. 110 e s.m.i. recante il Regolamento di attuazione dell’articolo 10, comma 1, della legge 4 gennaio 1990, n. 1, relativo agli apparecchi elettromeccanici utilizzati per l’attività di estetista prevede all’Allegato 1 l’elenco degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico ed all’Allegato 2 le schede tecnico-informative recanti le caratteristiche tecnico-dinamiche, i meccanismi di regolazione, le modalità di esercizio e di applicazione e le cautele d’uso degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico.